
Lo smart working è una delle parole del momento, se ne parla sempre di più e in molti grandi aziende il 2017 è visto come l’anno di svolta.Oggi nonostante non sia presente ancora una legge, sono molti i lavoratori in Italia svolgono il lavoro agile. Questo soprattutto in grosse realtà, nella maggior parte dei casi multinazionali che hanno avviato accordi individuali e collettivi che regolano questa nuova modalità di lavoro flessibile.Abbiamo già parlato del funzionamento dello smart working ma il disegno di legge introduce alcune novità su alcuni temi chiave:Oggi il recesso non ha regole fisse, dipende dagli accordi presi tra il datore di lavoro e i lavoratori (accordi sindacali). Con il Ddl sul lavoro agile è prevista una stipula per iscritto e il recesso deve avvenire:con un preavviso non inferiore a 30 giorni in caso di accordo a tempo indeterminatosolo per giustificato motivo oggettivo in caso di accordo a tempo determinato Mentre oggi c’è molta incertezza sulle tematiche relative all’infortunio sul lavoro, con la legge il lavoratore agile ha copertura completa da parte dell’Inail contro gli infortuni, le malattie professionali e l’infortunio in itinereViene colmata l’assenza di riferimenti sul tema della salute e della sicurezza del lavoro che il datore di lavoro deve garantire anche attraverso la consegna di un’informativa dettagliata con cadenza annualeNel disegno di legge sono state soppresse le disposizioni relative alla protezione dei dati, quindi è necessario specificare all’atto della firma dell’accordo sullo smart working come trattare questi temi
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